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Studio Legale Fino

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DIRITTO MILITARE DISCIPLINARE E

AMMINISTRATIVO

Ricorsi dinanzi a tutti i Tribunali Amministrativi Regionali d'Italia

A titolo esemplificativo e non esaustivo lo Studio legale Fino è in grado di offrirvi consulenza, accompagnarvi e indirizzarvi nell'iter procedurale e nell'azione giudiziaria relativamente alle seguenti materie: procedimenti disciplinari, trasferimenti, trattamento economico e pensioni, note caratteristiche, progressioni di carriera, cause di servizio, pensioni privilegiate, vittime del dovere e del terrorismo, reati del c.p.m.p. e tutte le altre questioni inerenti la specificità dei comparti difesa, sicurezza e soccorso.
 

Seguono alcune tematiche che rientrano nell'attività dello Studio Legale Fino:

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Il Consiglio di Stato ha affermato che spettano i 6 scatti sul TFS anche in caso di accesso alla pensione a domanda.

E’ noto che L’INPS non include i sei scatti stipendiali di cui all’art.6-bis del D.L. n.387 del 1987 di propria sponte nel calcolo del TFS per chi accede al trattamento di quiescenza con i requisiti di anzianità. Ebbene, recentemente, il Consiglio di Stato, con la sentenza n.1231 del 2019, invece, ha chiarito che spettano i 6 scatti sul TFS anche in caso di accesso alla pensione a domanda, qualora al momento della stessa siano stati compiuti i 55 anni di età congiuntamente ai 35 anni di servizio utile.

ricorso 6 scatti tfs

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Ricorso polizia giudiziaria per indennità di amministrazione (ex indennità giudiziaria).

Il TAR Lazio ha riconosciuto l'indennità di amministrazione (ex indennità giudiziaria), di cui alla Legge n. 221/1988, ad alcuni ricorrenti della Polizia Giudiziaria in servizio presso un Tribunale per le mansioni da loro svolte. Infatti, detto personale svolge mansioni di affiancamento alle Segreterie dei Sostituti Procuratori, ovvero mansioni più simili a quelle del personale di segreteria (al quale l'indennità di amministrazione è riconosciuta) che a quelle solitamente e istituzionalmente attribuite alla Polizia Giudiziaria. Il punto è centrale nella sentenza in parola, tant'è vero che il TAR sottolinea: "L'indennità serve per indennizzare il personale amministrativo delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie visti i compiti intensi di natura burocratica-amministrativa che è chiamato a svolgere". Questa indennità è prevista indipendentemente dal fatto che si tratti di personale comandato, distaccato o fuori ruolo, purché effettivamente addetto ai servizi amministrativi.

indennità di amministrazione

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Nessun congedo parentale al militare, la cui moglie, casalinga, può prendersi cura del figlio.

Sul punto, richiamo una importante sentenza del Consiglio di Stato che ha avuto modo di chiarire alcuni aspetti relativi ai permessi e ai riposi a tutela della genitorialità sui quali si erano creati contrapposti orientamenti giurisprudenziali. In particolare, la sentenza in parola, n. 4993 del 30 ottobre 2017 pronunciata dalla sezione IV, chiarisce che al militare non spetta il riposo giornaliero in qualità di padre se la propria moglie, casalinga, ha la possibilità di svolgere attività domestiche che le consentono di prendersi cura del figlio, fatte salve le sole ipotesi in cui la stessa non vi possa attendere per specifiche, oggettive, concrete, attuali e ben documentate ragioni.

congedo parentale

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Il trasferimento ante 2013 è "d'autorità" e non "a domanda"se prevale il pubblico interesse alla riorganizzazione dei reparti.

La sentenza T.A.R. Lecce, sez. II, n. 338 del 27 febbraio 2018, accogliendo il ricorso proposto da degli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza ha affermato che: “Ogni qual volta la movimentazione del personale militare viene attuata allo scopo di soddisfare non l'interesse personale del militare richiedente, ma superiori esigenze organizzative che mettano capo ad un interesse pubblico primario, il relativo trasferimento di personale va qualificato d'autorità, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dall'Amministrazione.”

trasferimento d'autorità

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“Benefici combattentistici” per servizio militare ONU: giurisprudenza consolidata.

Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la Sentenza n. 1982 del 29 marzo 2018, ribadisce la propria giurisprudenza consolidata in punto di attribuzione al personale militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, dei benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti.

benefici combattentistici

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Cosa rientra nel concetto di “trasferimento d'autorità” del militare ai fini della c.d. indennità di trasferimento?

La sentenza del T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 20-04-2018, n. 4400, in tema di trasferimento di autorità e relativa indennità, accogliendo il ricorso proposto da un Tenente Colonnello dell’Aeronautica Militare, ha precisato che: “Rientrano nel concetto di "trasferimento d'autorità", ai fini della cosiddetta "indennità di trasferimento", ex art. 1, Legge 29 marzo 2001, n. 86, non solo i trasferimenti d'ufficio per esigenze di servizio, relativamente ai quali lo spostamento di sede implica una valutazione discrezionale dell'Amministrazione disponente, ma tutte le ipotesi in cui il trasferimento del militare prescinda dalla sua volontà ed appaia il risultato di una determinazione autoritativa dell'Amministrazione militare, non rilevando la domanda, seppur presentata a seguito dell'invito diramato. (accoglie il ricorso)”.

trasferimento d'autorità

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Procedimento disciplinare militare iniziato con ritardo: conseguenze.

Il T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, con la sentenza n. 450 del 16 aprile 2018, con riferimento ad un provvedimento disciplinare impugnato da un appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, ha affermato la fondatezza del vizio censurato dal ricorrente sotto il profilo del mancato rispetto dei termini normativi perentori imposti dal Codice dell'ordinamento militare riferiti rispettivamente alla conclusione degli accertamenti preliminari a decorrere dalla conoscenza del fatto e alla formulazione della contestazione a decorrere dalla conclusione degli accertamenti.

Il provvedimento impugnato è una determina emanata dal Comando Interregionale dell'Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza, “con la quale è stata disposta nei confronti del ricorrente la perdita del grado per rimozione ed il suo collocamento a disposizione del Centro Documentale (già Distretto Militare) competente come semplice soldato.”

procedimento disciplinare iniziato in ritardo

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Uranio impoverito: onere motivazionale stringente sulla concessione al militare della speciale elargizione ex art. 1079, co. 1, D.P.R. n. 90/2010.

Segnalo la sentenza n. 383 del 09 febbraio 2018 del T.A.R. Lombardia Milano, con la quale, in relazione alla concessione della speciale elargizione, ex art. 1079, I comma, D.P.R. n. 90 del 2010, richiesta dal ricorrente per l'esposizione, durante le missioni all'estero, alle nanoparticelle derivate dall'utilizzo di munizionamento all'uranio impoverito, la III Sezione ha affermato che: “Il procedimento per la concessione dell'indennità di cui all' art. 2 del D.P.R. n. 37 del 2009 (ora 1079 comma 1 del D.P.R. n. 90 del 2010 ) dei benefici previsti dal D.P.R. n. 243 del 2006 , sebbene abbia in comune con il procedimento "ordinario" di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio le procedure - che restano quelle disciplinate dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 - per quanto riguarda i presupposti sostanziali, invece, fa riferimento ad uno specifico nesso eziologico autonomo e diverso, ontologicamente e funzionalmente, da valutarsi in relazione all'accertata sussistenza, in concreto, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il militare ad un maggior rischio rispetto alle condizioni ordinarie di servizio. Ciò impone all'Amministrazione un onere motivazionale ed istruttorio particolarmente stringente, non essendo sufficiente ad escludere il nesso causale il ricorso alle consuete clausole con cui, in modo stringato, il C.V.C.S. si limita a rigettare l'istanza in quanto "non si evidenziano condizioni ambientali ed operative di missione comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanza straordinarie...".”

uranio impoverito militare

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La sospensione precauzionale dal servizio del militare è espressione di potere vincolato. Conseguenze sulla motivazione del provvedimento.

Interessante sentenza del TAR Napoli (n. 2003 del 29.03.2018), che, in tema di sospensione precauzionale obbligatoria e di sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale del militare (previste, rispettivamente, dall’art. 915 e dall’art. 916 del Codice dell’Ordinamento Militare), ha affermato che “Il provvedimento con cui è stata disposta nei confronti di un'appartenente all'Arma dei Carabinieri la sospensione precauzionale dal servizio in forza dell'art. 915, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 66/2010 è espressione di potere vincolato, la cui motivazione deve esplicare i soli presupposti di fatto e le ragioni di diritto a fondamento della decisione senza che venga esplicitato anche l'iter logico che ha condotto alla decisone finale.”

sospensione condizionale dal servizio

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Costante giurisprudenza sui provvedimenti di trasferimento d'autorità di militari.

La sentenza n. 239 del 17 gennaio 2018, Sez. IV, Consiglio di Stato, ribadendo la costante giurisprudenza della massima Autorità giurisdizionale amministrativa (cfr. da ultimo sez. IV, 15 gennaio 2016, n. 103; sez. IV, 1 aprile 2016, n. 1276; sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1909; sez. IV, 28 settembre 2016, n. 1029), afferma che: “I provvedimenti di trasferimento d'autorità di militari, ivi compresi quelli assunti per ragioni d'incompatibilità ambientale:a) sono qualificabili come "ordini", rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto;b) sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell'Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale, sono sottratti all'applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo in conformità di quanto ora testualmente dispone l'art. 1349, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;c) non richiedono nemmeno una particolare motivazione, atteso che l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato;d) non hanno carattere sanzionatorio, ma sono preordinati a ovviare alla situazione d'incompatibilità ambientale determinatasi;e) non rileva la situazione d'incompatibilità ambientale venutasi a creare, nel senso che questa prescinde da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta dell'interessato;f) in simili fattispecie, il compito del giudice è limitato al riscontro della effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità riscontrata dall'Amministrazione (e costituente presupposto del provvedimento) e della proporzionalità del rimedio adottato dall'Amministrazione stessa per rimuoverla; tale riscontro può condurre all'annullamento dell'atto quando sia accertato il concreto difetto dei presupposti fattuali allegati dall'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2011, n. 623; sez. IV, 3 maggio 2011, n. 2615; sez. IV, 15 gennaio 2016, n. 103; C.G.A.R.S., 20 dicembre 2016, n. 473).”

trasferimento di autorità

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Sul diritto del militare a scegliere ove possibile la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere ex art. 33, co.5, L.104/’92.

Con la sentenza del 16 febbraio 2018, n. 987, la Sez. IV del Consiglio di Stato ha ribadito che – con riferimento alla necessità di valutare, ai fini della concedibilità del beneficio ex art. 33, co. 5, L. n. 104 del 1992, non solo la disponibilità di un posto in ruolo e grado corrispondente, ma la sussistenza di una posizione organica vacante tra quelle previste per i singoli gradi e ruoli, corrispondente a quella propria dell'istante – , “il militare deve trovare utile collocazione organica, nell'ambito della sede chiesta, in ragione dell'incarico posseduto; in sostanza, se il militare è stato formato per svolgere un determinato incarico … l'istanza potrà essere accolta solo nella sede chiesta può essere impiegabile in ragione della formazione ricevuta e dell'esperienza posseduta"

L.104/1992 diritto avvicinamento per assistenza

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Giurisprudenza granitica sulla impugnazione della scheda valutativa del militare.

La sentenza del T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, n. 278 del 19 febbraio 2018, ha affermato che l’amplissima discrezionalità di cui l’amministrazione dispone nelle valutazioni aventi ad oggetto il rendimento e le qualità del personale militare, formulate dai superiori gerarchici con le apposite schede, e l’elevato grado di opinabilità dei giudizi di valore che vengono espressi, “sono sindacabili solo nel caso di macroscopica deviazione delle regole che regolamentano la materia”.

impugnazione scheda valutativa militare

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Uniformare il significato dell'istituto della “imputazione” negli Ordinamenti penale ed amministrativo costituisce una omogeneizzazione non consentita.

La sentenza del T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, del 28 marzo 2018 n. 3417, la quale, seppure in uno scenario giurisprudenziale amministrativo non uniforme, afferma che: “La richiesta di Decreto di rinvio a giudizio del Tribunale Militare non può costituire lo status di imputato ai fini amministrativi per l'adozione di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale per l'immissione nei ruoli dei Volontari in Servizio Permanente (VSP). Il concetto di imputazione utilizzabile in ambito amministrativo è necessariamente diverso, o meglio, ridotto rispetto a quello penale, perché in tale ambito risultano significativi principi costituzionali. (accoglie il ricorso).”

uniformazione termine imputazione

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GDF: legittimità sostanziale della scheda valutativa del militare.

“Secondo la unanime giurisprudenza, pienamente condivisa dalla Sezione, i giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative sono espressione di discrezionalità tecnica, "comportando una valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare, che come tali impongono direttamente nel merito dell'azione amministrativa e quindi sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su un evidente travisamento dei fatti, con la conseguenza che, proprio perché si tratta di valutazioni, fondate su apprezzamenti ampiamente discrezionali, non devono essere accompagnati da una motivazione particolarmente estesa e puntuale, essendo sufficiente che emerga in maniera chiaramente logica la giustificazione dell'eventuale giudizio negativo o non particolarmente favorevole" (cfr., tra le più recenti, T.A.R. Cagliari, sez. II, 20 aprile 2017, n. 268).

scheda valutativa militare

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Carabinieri: tempestività del potere disciplinare.

Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 1507 del 09 marzo 2018, in merito alla tempestività del potere disciplinare nei confronti di un Carabiniere, ha affermato che: "La disposizione di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 545/1986 non prevede un termine perentorio entro il quale l'azione disciplinare nei confronti di un Carabiniere debba essere iniziata, ma sottopone l'esercizio del potere disciplinare ad una generale regola di tempestività, da valutarsi secondo criteri di ragionevolezza. Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 1507 del 09 marzo 2018, in merito alla tempestività del potere disciplinare nei confronti di un Carabiniere, ha affermato che: "La disposizione di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 545/1986 non prevede un termine perentorio entro il quale l'azione disciplinare nei confronti di un Carabiniere debba essere iniziata, ma sottopone l'esercizio del potere disciplinare ad una generale regola di tempestività, da valutarsi secondo criteri di ragionevolezza in relazione al momento di conoscenza dei fatti avuta dall'amministrazione e considerate le condizioni di concreta e fondata possibilità di esercizio del potere da parte dell'organo procedente."

tempestività potere disciplinare militare

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Trasferimento su domanda per esigenza di ricongiungimento familiare per gravità dello stato di salute dei genitori del militare.

Il T.A.R. Puglia Bari, Sezione I, con la sentenza del 25 gennaio 2018, n. 108, “in tema di trasferimento del personale militare a domanda, [rileva che] l'interesse pubblico non si connota come l'oggetto primario del procedimento, ma come mero limite esterno, alla luce del quale occorre verificare la compatibilità della domanda del dipendente con le contrarie esigenze di servizio che, qualora ritenute sussistenti, vanno puntualmente specificate.”

trasferimento a domanda militare

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Dipendenza da causa di servizio: orientamento giurisprudenziale consolidato del Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza 6175 del 29 dicembre 2017, ha avuto modo di richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non ha inteso in alcun modo discostarsi (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 2014, n. 1454), richiamato anche dal giudice di primo grado, per il quale gli accertamenti sulla dipendenza di una patologia da causa di servizio rientrano nella discrezionalità tecnica del Comitato di verifica, la cui valutazione conclusiva sul nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità sofferta dal pubblico dipendente, basato su cognizioni di scienza medico specialistica e medico-legale, non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l'inattendibilità metodologica delle conclusioni ovvero per il travisamento dei fatti o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 2014, n. 1454; id., 8 giugno 2009, n. 3500; 9 marzo 2017, n.1435; 27 giugno 2017, n. 5357).

dipendenza da causa di servizio

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Per la prima assegnazione della sede di servizio, a differenza che per il trasferimento d'autorità, non spetta l'indennità di trasferimento.

Con la sentenza n. 1044 del 29.01.2018 il T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, confermando il costante orientamento giurisprudenziale, ha affermato che al militare, in caso di assegnazione presso la prima sede, non spetta l'indennità di trasferimento prevista dall'art. 1 L. 10 marzo 1987, n. 100, ora L. 29 marzo 2001, n.86, in favore del personale militare ed estesa ai Corpi di Polizia, non potendo equipararsi siffatta assegnazione al trasferimento d'autorità, neppure qualora la medesima sia successiva - come nel caso di specie - ad una fase di addestramento, in quanto, in tale fase, l'interessato non è titolare di una sede di servizio in senso proprio (ex plurimis: T.A.R. Marche, 10.2.2012 n. 110; Cons. Stato, Sez. IV: 5.11.2004 n. 7204 e 13.7.1998 n. 10831).

prima assegnazione sede di servizio militare

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Militari - Causa di servizio: non sussiste la necessità della comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 21 octies della L. n. 241 del 1990.

“In tema di accertamento di causa di servizio non sussiste la necessità della comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 21 octies della L. n. 241 del 1990. Invero, in ragione del fatto che il parere del Comitato di Verifica, come sancito dal d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, oltre ad essere obbligatorio, è vincolante per l'Amministrazione procedente, l'eventuale partecipazione procedimentale dell'interessato non potrebbe produrre effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato” (T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 08/03/2018, n. 309).

militari causa di servizio

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Ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di corpo come condizione di proponibilità del giudizio e non come un dovere di disciplina militare.

Prendendo spunto da un approfondimento giurisprudenziale pubblicato sul sito della giustizia amministrativa si rileva che, recentemente, il Consiglio di Stato (sez. IV, 12 febbraio 2018, n. 880) ha affermato che l’art. 16, comma 2, L. 11 luglio 1978, n. 382 – nella parte in cui impone l’esperimento del ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di corpo prima di poter esperire ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – configura una condizione di proponibilità del giudizio e non un dovere di disciplina militare.

ricorso gerarchico sanzioni disciplinari militare

ricorso gerarchico sanzioni disciplinari militare

TAR Valle D'Aosta: rinvio alla Corte Costituzionale del nuovo inquadramento degli ex maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta, ordinanza 5 marzo 2018, n. 17, pronunciandosi sul ricorso proposto da un maresciallo dell’Arma dei Carabinieri che ha impugnato il provvedimento che lo ha reinquadrato come maresciallo maggiore in applicazione del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, posto che con la previgente normativa era inquadrato con il grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, cioè con il grado apicale del ruolo degli ispettori, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 2252, comma 1, e 2253-bis, commi 1 e 3 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (come rispettivamente introdotti dall'art. 30, comma 1, lett. i) e m), d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95), in relazione all’articolo 76 della Costituzione e all’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124.

TAR MASUPS

TAR MASUPS

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MILITARI - Indennità supplementare di comando.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), con la sentenza 26 marzo 2018, n. 3351, ha affermato che per la fruizione dell’indennità supplementare di comando, di cui all’art. 10, comma 2, della Legge n. 78/1983, non è sufficiente che il militare abbia avuto un incarico direttivo, ma è necessario che questo rientri fra quelli elencati nel decreto interministeriale 23 aprile 2001, emesso in applicazione della citata legge, a nulla rilevando qualsivoglia argomentazione sull’utilità dell’incarico svolto o relativa alla concessione di onorificenze o a ulteriori provvedimenti dell’amministrazione diversi dall’indicato decreto interministeriale.

indennità supplementare di comando

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