Segnalo la sentenza n. 383 del 09 febbraio 2018 del T.A.R. Lombardia Milano, con la quale, in relazione alla concessione della speciale elargizione, ex art. 1079, I comma, D.P.R. n. 90 del 2010, richiesta dal ricorrente per l'esposizione, durante le missioni all'estero, alle nanoparticelle derivate dall'utilizzo di munizionamento all'uranio impoverito, la III Sezione ha affermato che: “Il procedimento per la concessione dell'indennità di cui all' art. 2 del D.P.R. n. 37 del 2009 (ora 1079 comma 1 del D.P.R. n. 90 del 2010 ) dei benefici previsti dal D.P.R. n. 243 del 2006 , sebbene abbia in comune con il procedimento "ordinario" di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio le procedure - che restano quelle disciplinate dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 - per quanto riguarda i presupposti sostanziali, invece, fa riferimento ad uno specifico nesso eziologico autonomo e diverso, ontologicamente e funzionalmente, da valutarsi in relazione all'accertata sussistenza, in concreto, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il militare ad un maggior rischio rispetto alle condizioni ordinarie di servizio. Ciò impone all'Amministrazione un onere motivazionale ed istruttorio particolarmente stringente, non essendo sufficiente ad escludere il nesso causale il ricorso alle consuete clausole con cui, in modo stringato, il C.V.C.S. si limita a rigettare l'istanza in quanto "non si evidenziano condizioni ambientali ed operative di missione comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanza straordinarie...".”