Con la sentenza del 16 febbraio 2018, n. 987, la Sez. IV del Consiglio di Stato ha ribadito che – con riferimento alla necessità di valutare, ai fini della concedibilità del beneficio ex art. 33, co. 5, L. n. 104 del 1992, non solo la disponibilità di un posto in ruolo e grado corrispondente, ma la sussistenza di una posizione organica vacante tra quelle previste per i singoli gradi e ruoli, corrispondente a quella propria dell'istante – , “il militare deve trovare utile collocazione organica, nell'ambito della sede chiesta, in ragione dell'incarico posseduto; in sostanza, se il militare è stato formato per svolgere un determinato incarico … l'istanza potrà essere accolta solo nella sede chiesta può essere impiegabile in ragione della formazione ricevuta e dell'esperienza posseduta"