Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 1507 del 09 marzo 2018, in merito alla tempestività del potere disciplinare nei confronti di un Carabiniere, ha affermato che: "La disposizione di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 545/1986 non prevede un termine perentorio entro il quale l'azione disciplinare nei confronti di un Carabiniere debba essere iniziata, ma sottopone l'esercizio del potere disciplinare ad una generale regola di tempestività, da valutarsi secondo criteri di ragionevolezza. Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 1507 del 09 marzo 2018, in merito alla tempestività del potere disciplinare nei confronti di un Carabiniere, ha affermato che: "La disposizione di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 545/1986 non prevede un termine perentorio entro il quale l'azione disciplinare nei confronti di un Carabiniere debba essere iniziata, ma sottopone l'esercizio del potere disciplinare ad una generale regola di tempestività, da valutarsi secondo criteri di ragionevolezza in relazione al momento di conoscenza dei fatti avuta dall'amministrazione e considerate le condizioni di concreta e fondata possibilità di esercizio del potere da parte dell'organo procedente."