Il T.A.R. Puglia Bari, Sezione I, con la sentenza del 25 gennaio 2018, n. 108, “in tema di trasferimento del personale militare a domanda, [rileva che] l'interesse pubblico non si connota come l'oggetto primario del procedimento, ma come mero limite esterno, alla luce del quale occorre verificare la compatibilità della domanda del dipendente con le contrarie esigenze di servizio che, qualora ritenute sussistenti, vanno puntualmente specificate.”