“In tema di accertamento di causa di servizio non sussiste la necessità della comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 21 octies della L. n. 241 del 1990. Invero, in ragione del fatto che il parere del Comitato di Verifica, come sancito dal d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, oltre ad essere obbligatorio, è vincolante per l'Amministrazione procedente, l'eventuale partecipazione procedimentale dell'interessato non potrebbe produrre effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato” (T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 08/03/2018, n. 309).