Prendendo spunto da un approfondimento giurisprudenziale pubblicato sul sito della giustizia amministrativa si rileva che, recentemente, il Consiglio di Stato (sez. IV, 12 febbraio 2018, n. 880) ha affermato che l’art. 16, comma 2, L. 11 luglio 1978, n. 382 – nella parte in cui impone l’esperimento del ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di corpo prima di poter esperire ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – configura una condizione di proponibilità del giudizio e non un dovere di disciplina militare.