Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta, ordinanza 5 marzo 2018, n. 17, pronunciandosi sul ricorso proposto da un maresciallo dell’Arma dei Carabinieri che ha impugnato il provvedimento che lo ha reinquadrato come maresciallo maggiore in applicazione del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, posto che con la previgente normativa era inquadrato con il grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, cioè con il grado apicale del ruolo degli ispettori, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 2252, comma 1, e 2253-bis, commi 1 e 3 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (come rispettivamente introdotti dall'art. 30, comma 1, lett. i) e m), d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95), in relazione all’articolo 76 della Costituzione e all’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124.