Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), con la sentenza 26 marzo 2018, n. 3351, ha affermato che per la fruizione dell’indennità supplementare di comando, di cui all’art. 10, comma 2, della Legge n. 78/1983, non è sufficiente che il militare abbia avuto un incarico direttivo, ma è necessario che questo rientri fra quelli elencati nel decreto interministeriale 23 aprile 2001, emesso in applicazione della citata legge, a nulla rilevando qualsivoglia argomentazione sull’utilità dell’incarico svolto o relativa alla concessione di onorificenze o a ulteriori provvedimenti dell’amministrazione diversi dall’indicato decreto interministeriale.