Il ricorso riguarda la spettanza del diritto all'aumento stabilito dall'art. 3, co. 7, del d.lgs. 165/1997, il quale stabilisce, per la parte che qui interessa, che, per il personale riformato, con meno di 18 anni di servizio al 31.12.1995, escluso dall'ausiliaria non in possesso dei requisiti per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, venga calcolato un aumento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio, moltiplicato per l'aliquota di computo della pensione. L'ipotesi legislativa di favore mira ad evitare che il personale militare che, per motivi indipendenti dalla propria volontà perda il beneficio del periodo di ausiliaria si trovi in posizione deteriore rispetto agli altri che hanno potuto raggiungere tale limite.